Fra le tante novità del Regolamento europeo sul crowdfunding c’è l’introduzione di nuove categorie per definire gli investitori del crowdfunding: si parla di investitore sofisticato oppure non sofisticato anziché di investitore professionale o retail.
Conoscere i criteri di definizione delle due categorie di investitori è importante perché da esse derivano diritti e doveri, tutele, procedure e possibilità di accesso agli investimenti. Il Regolamento UE, appena entrato ufficialmente in vigore, dedica un’attenzione specifica alla tutela degli investitori e, per farlo, definisce accuratamente il perimetro di chi può investire in quali tipi di crowdfunding e come, per rendere il crowdfunding accessibile a tutti con modalità sicure e trasparenti.
In Italia, finora, si parlava di investitori professionali e investitori retail, una distinzione mutuata nel crowdfunding dal settore degli investimenti tradizionali.
Consob definiva gli investitori professionali come soggetti che possiedono “l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi”. All’interno della categoria degli investitori professionali si distinguevano quelli “di diritto” e quelli “su richiesta”: abbiamo illustrato nel dettaglio le differenze, con riferimento alla normativa vigente, in questo precedente articolo.
Assimilati agli investitori professionali erano poi i cosiddetti “investitori a supporto delle PMI”, persone fisiche o giuridiche con particolari caratteristiche di portafoglio investimenti o ruoli professionali, le fondazioni bancarie e gli incubatori certificati di startup innovative.
Gli investitori retail, invece, erano definiti da Consob semplicemente come tutti i risparmiatori che non possiedono le caratteristiche stabilite per gli investitori professionali.
Questa classificazione aveva conseguenze importanti soprattutto per l’equity crowdfunding:
Il testo del Regolamento UE sul crowdfunding “opera una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie”.
Per la definizione di investitore sofisticato, il regolamento rimanda alla direttiva 2014/65/UE: “un investitore che è consapevole dei rischi connessi all’investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate ad assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie”.
Abbiamo già approfondito nello specifico i criteri per l’identificazione come investitore sofisticato: sono diversi per soggetti giuridici e persone fisiche e riguardano reddito, patrimonio, esperienza d’investimento.
Chi possiede i requisiti deve fare richiesta apposita ai fornitori di servizi di crowdfunding per essere identificato come investitore sofisticato. Anche con il nuovo regolamento, però, esistono degli investitori sofisticati “di diritto”, elencati nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE sopra citata: fra questi, tutti i soggetti autorizzati a operare nei mercati finanziari, come imprese di investimento, fondi pensione, assicurazioni ecc., le imprese di grandi dimensioni, alcune organizzazioni statali, cioè i cosiddetti investitori professionali di diritto.
Tutti coloro che non rientrano in queste condizioni vengono considerati investitori non sofisticati.
Vediamo quali conseguenze ha nella pratica del crowdfunding la nuova classificazione degli investitori. Con il Regolamento UE sono decaduti l’obbligo di avere almeno un investitore professionale in una campagna di equity crowdfunding e il veto di partecipare a campagne di debt crowdfunding per gli investitori retail.
La distinzione, quindi, ha “solo” la funzione di garantire l’identificazione precisa degli investitori ai quali bisogna garantire una tutela maggiore attraverso una serie di obblighi per le piattaforme di crowdfunding:
L’investitore sofisticato, invece, è tenuto a fornire alle piattaforme di crowdfunding la documentazione che attesti il proprio status e a firmare una dichiarazione di consapevolezza della perdita delle tutele legate allo status di investitore non sofisticato. Prima di iniziare a investire in crowdfunding, quindi, è necessario valutare con attenzione le caratteristiche di ciascuna categoria e scegliere con quale identificazione procedere, fornendo nel caso la documentazione a supporto della richiesta.
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