Chi sono gli investitori professionali nell’equity crowdfunding

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Chi sono gli investitori professionali nell’equity crowdfunding

Gennaio 04, 2022 Equity Crowdfunding

L’equity crowdfunding è uno strumento finanziario che permette a chiunque di investire in startup e PMI non quotate. In Italia si è distinto all’interno dell’eco-sistema finanziario anche grazie all’attenzione normativa dedicata, che ha tutelato al meglio tutti i soggetti che gravitano attorno a questo mercato, disciplinando le loro interazioni: imprenditori di Start-up e PMI in cerca di fondi, i gestori dei portali on-line di equity crowdfunding e gli investitori. La disciplina primaria che regola l’interazione tra questi soggetti è il TUF – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, detto anche legge Draghi che entrò in vigore nel 1998; la regolazione secondaria è dettata invece dal “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” o Regolamento Consob che disciplina principalmente i portali di crowdfunding, ed infine, da ottobre 2021 entrerà in vigore il Regolamento ECSP che istituirà un vero e proprio mercato comune europeo delle piattaforme web. 

In Italia chiunque può investire in equity crowdfunding, sia investitori professionali sia investitori cosiddetti retail, ovvero i piccoli risparmiatori. In ogni raccolta online però gli investitori professionali devono coprire almeno il 5% della raccolta complessiva perché questa possa essere considerata conclusa con successo. Tali investitori possono essere clienti privati o pubblici e sono detti professionali, o consapevoli, in quanto possiedono l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti finanziari consapevolmente ed in autonomia e per valutare correttamente i rischi che assume.

investitori professionali nell'equity crowdfunding

Le caratteristiche degli investitori professionali 

Tra le categorie di investitori professionali, che possono interagire con questo strumento finanziario, rientrano quelli istituzionali, ovvero società private o enti pubblici che effettuano investimenti in maniera sistematica e cumulativa; oppure gli investitori qualificati che non sono istituzionali ma hanno caratteristiche e/o competenze professionali tali da renderli attori con speciali qualifiche. Solitamente sono infatti definiti high net worth individual (individuo con alto patrimonio netto) e con i quali è possibile applicare procedure più rapide e meno vincolanti. 

I clienti professionali, privati o pubblici, istituzionali o qualificati, si distinguono tra clienti professionali di diritto e clienti professionali ‘su richiesta’. 

Di diritto

I soggetti autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari sia essi italiani che esteri, ad esempio banche; imprese di investimento; istituti finanziari; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci. 

Tra questi soggetti ci sono anche le imprese di grandi dimensioni che si presentano come singola società e devono ottemperare almeno due criteri dimensionali tra:

  • un totale attivo di bilancio di almeno 20 milioni di euro;
  • un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro;
  • fondi propri di 2 milioni di euro.

Inoltre, gli investitori istituzionali, che hanno a che fare principalmente con strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Su richiesta

Sono i soggetti che fanno una espressa richiesta ad un intermediario per essere trattati come investitori professionali. L’intermediario (ad es. la banca di cui l’investitore è cliente) conduce una determinata istruttoria con la quale “classifica” il cliente come professionale su richiesta. Per diventare un investitore professionale devono essere rispettati due dei requisiti minimi:

  • aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
  • il valore del loro portafoglio titoli deve superare 500.000 euro, inclusi i depositi in contante;
  • l’investitore deve aver ricoperto per almeno un anno una posizione professionale nel settore finanziario, che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In questo caso i portali si limitano a verificare la certificazione che l’investitore avrà ottenuto dal suo intermediario.
Investitore a supporto delle PMI

Esiste poi un’ultima categoria, fuori dalle due distinzioni precedentemente fatte.

Gli investitori a supporto delle PMI sono soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, oltre ad avere il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi di denaro, superiore a 500.000 euro devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

  • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a 15.000 euro;
  • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.

Infine, per la normativa dell’equity crowdfunding sono considerati investitori professionali anche le fondazioni bancarie e gli incubatori certificati di startup innovative.

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