Opstart S.r.l. (di seguito anche “Opstart” o il “Fornitore”) è stata autorizzata dalla Consob all’esercizio dell’attività di fornitura di servizi di crowdfunding di cui al Regolamento (UE) 2020/1503 (il "Regolamento Crowdfunding") con delibera CONSOB n. 22932 del 12/12/2023 ed è iscritta al Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding tenuto da ESMA di cui all'art. 14 del Regolamento Crowdfunding.
I servizi di crowdfunding prestati da Opstart sono rivolti a soggetti qualificabili come "titolari di progetto" ai sensi del Regolamento Crowdfunding, ossia ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding (nel seguito, “Offerente”).
Opstart opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
In particolare, Opstart elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il Fornitore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla pagina dedicata alla “Policy conflitti di interesse”.
Opstart si impegna, inoltre, a rendere disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dal Titolare di Progetto affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Opstart richiama l’attenzione degli investitori - diversi dagli investitori sofisticati - sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie, anche tramite la valutazione circa la capacità di sostenere perdite di ciascun investitore non sofisticato disciplinata dall’art. 21, comma 5, del Regolamento Crowdfunding. Opstart non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sulla Piattaforma e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l’andamento delle adesioni alle medesime. Sul punto si rimanda alla pagina dedicata alla simulazione circa la capacità di sostenere perdite dell’investitore non sofisticato.
Opstart richiama l’attenzione degli investitori sui limiti imposti:
nonché sugli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile. Il Fornitore, in fase di selezione del progetto, verifica pertanto - per quanto di propria competenza - che siano rispettate le condizioni e limitazioni stabilite in merito da disposizioni legali e regolamentari.
Opstart assicura che le informazioni fornite tramite la Piattaforma siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell’offerta.
Opstart effettua direttamente la verifica di appropriatezza di cui all'art. 21 del Regolamento Crowdfunding, senza ricorrere agli intermediari autorizzati ovvero alle banche incaricate di gestire i bonifici degli investitori. In tale contesto, Opstart chiede altresì agli investitori - diversi dagli investitori sofisticati - di effettuare la simulazione in merito alla loro capacità di sostenere perdite, menzionata in precedenza, calcolata in misura pari al 10% del loro patrimonio netto. Opstart applica inoltre le tutele ulteriori di cui all'art. 21, comma 7, del Regolamento Crowdfunding nel caso in cui un investitore non sofisticato richieda di procedere con un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra Euro 1.000 o il 5 % del patrimonio netto dell’investitore stesso. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina relativa alla valutazione di appropriatezza.
La selezione delle offerte da pubblicare sulla Piattaforma viene svolta dalle risorse dell'Area Investimenti della Società e prevede procedure differenziate a seconda che l’offerta riguardi:
Opstart ha segmentato le potenziali frodi nelle seguenti macro categorie:
Frodi derivanti dall’utilizzo di mezzi di pagamento a distanza
Per questo rischio valgono i presidi anti-intrusione messi in atto dai sistemi degli intermediari finanziari (banche o imprese di investimento). Il perfezionamento degli investimenti avviene con bonifico bancario dal conto corrente dell’investitore al conto corrente vincolato direttamente intestato all’Offerente o, in altri casi, al conto corrente omnibus intestato all’intermediario autorizzato che riceve e perfeziona gli ordini tenendovi traccia. Inoltre è previsto un flusso informativo tra lo stesso intermediario autorizzato ed il Fornitore che consente l’abbinamento di ogni ordine ad ogni bonifico pervenuto. Pertanto ogni flusso finanziario è perfettamente tracciato e verificato.
Frodi derivanti dall’utilizzo di internet
La Società applica le più avanzate tecniche per prevenire le frodi informatiche, tra cui le seguenti:
Frodi legate al comportamento dell’Offerente
Il Fornitore svolge una verifica dei requisiti di legge previsti per l’ammissibilità dell’offerta sulla Piattaforma ed effettua dei controlli ex ante (tra cui analisi e selezione dei progetti) ed ex post (report post-offerta) alla pubblicazione delle offerte. Nonostante tutte le verifiche effettuate si rammenta che le informazioni fornite sono di esclusiva competenza e responsabilità della società offerente.
Gli amministratori della società offerente sono quindi gli unici responsabili dell’utilizzo dei fondi raccolti. Opstart fornisce un report post-offerta per le offerte di equity che, in parte, favorisce la vigilanza a supporto dei diritti di ispezione spettanti per legge ai singoli soci. Sarà cura dei soci vigilare, nei modi di legge a loro consentiti, onde evitare un utilizzo improprio dei fondi raccolti.
Opstart ha predisposto degli strumenti atti a preservare la sicurezza, l’integrità e la disponibilità dei dati immagazzinati, nonché la tutela della privacy degli utenti del servizio. È stato nominato un responsabile della sicurezza informatica, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica sicurezza@opstart.it che si occupa costantemente della manutenzione e dell’aggiornamento della Piattaforma, la cui sicurezza viene quindi continuamente monitorata.
Inoltre i dati sensibili degli utenti registrati, come per esempio le password, sono salvati nel database del Fornitore in maniera cifrata, al fine di garantire un livello di sicurezza ancora maggiore. Per limitare la possibilità di intrusione, il database è completamente chiuso verso l’esterno tramite firewall e controllo di IP, ed è soltanto accessibile dal server stesso (localhost) al fine di mostrare le informazioni necessarie mantenendo al contempo le limitazioni d’accesso a possibili soggetti ostili.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione di dati statistici sull’uso dei servizi stessi e all’invio di informazioni promozionali, ove questo sia stato esplicitamente autorizzato. I dati dei clienti di Opstart non saranno in alcun modo diffusi in rete o ceduti a terzi. In qualsiasi momento sarà possibile per il cliente richiedere la verifica, la modifica o la cancellazione dei propri dati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata alla “Privacy Policy”.
Il Fornitore applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse con l'obiettivo di disciplinare ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e/o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra Opstart stessa, i suoi partecipanti al capitale, dirigenti, dipendenti o persone fisiche o giuridiche collegate agli stessi da un legame di controllo e il cliente (investitore od offerente) o tra clienti medesimi, al momento della prestazione di qualunque servizio.
Solo quando le suddette misure non dovessero risultare sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Opstart comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.
Opstart considera l'eccessivo ricorso a tale procedura una carenza circa la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse e, ove rilevasse il verificarsi di tale circostanza, richiederà un'attenta valutazione da parte dei propri organi interni competenti al fine di esaminare l'introduzione di nuove misure e/o presidi o apportare modifiche a quelli in essere.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata alla “Policy conflitti di interesse”.
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’investitore e Opstart con riferimento alla prestazione di servizi di crowdfunding da parte di quest'ultima, prima di adire l’Autorità giudiziaria l’investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita “Policy Reclami” pubblicata sulla Piattaforma. È possibile inviare un reclamo, completando l’apposito form messo a disposizione da Opstart, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo reclami@opstart.it o ancora tramite posta ordinaria all’indirizzo Opstart S.r.l., via dei Piazzoli, 1 - Suisio, 24024 (BG).
In aggiunta, l’Investitore diverso dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- quinquies e 2-sexies, del Testo Unico della Finanza, avrà altresì facoltà di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF www.acf.consob.it), istituito presso la CONSOB, per questioni relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti i fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, l’ACF rappresenta uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione su una controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.acf.consob.it.
Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Il diritto di presentare ricorso all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento: 22 novembre 2023