NORMATIVA VIGENTE

Brevi cenni sull'evoluzione della normativa

L’Italia è stata una delle prime nazioni in Europa ad essersi dotata di una normativa di riferimento, specifica ed organica, in materia di Equity Crowdfunding applicata a Startup e PMI grazie all’adozione, con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), di un apposito “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line”.

A seguito dell’evoluzione del mercato del crowdfunding, sia a livello nazionale, sia a livello europeo, l'Unione Europea ha scelto di adottare una normativa generale e condivisa, al fine di promuovere e agevolare la prestazione di servizi di crowdfunding oltre ai confini nazionali dei singoli paesi. A partire dal 10 novembre 2023 è stato, quindi, ufficialmente introdotto in Italia il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, anche conosciuto come Regolamento ECSP - European crowdfunding service providers.

Con il nuovo Regolamento ECSP tutte le legislazioni nazionali - tra cui il citato “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” - sono pertanto state abrogate o aggiornate. Per quanto riguarda l’Italia, contestualmente all’abrogazione del Regolamento Consob 2013 citato sopra, sono state apportate, con D.lgs n. 30 del 10 marzo 2023, modifiche al Testo Unico della Finanza e sono state emanate disposizioni di secondo livello da parte delle Autorità di Vigilanza locali.

Contesto Europeo

Regolamento (UE) 2020/1503

Il Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese rappresenta un importante novità per il mercato dei capitali europeo, in quanto si pone l’obiettivo di armonizzare le regole di comportamento a livello dell’Unione Europea nonché di aumentare le capacità di raccolta di capitali e di investimento su base transfrontaliera.

Più in particolare, il Regolamento ECSP mira a favorire lo sviluppo del crowdfunding, incoraggiando l’investimento e rafforzando la fiducia degli investitori, aumentare l’efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell’Unione Europea, migliorare l’accesso al finanziamento per le PMI, creare un mercato unico europeo per il crowdfunding, fornendo accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari e assicurando una protezione adeguata ai soggetti investitori.

Il Regolamento ECSP prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, che include sia il lending crowdfunding sia l’equity crowdfunding, e stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.

Le principali novità del Regolamento ECSP si sostanziano in:

  • una modalità di autorizzazione unica valida in tutta l’Unione europea;
  • un sistema di vigilanza accentrato in capo all’ESMA;
  • un passaporto europeo per gli operatori delle piattaforme di crowdfunding, In particolare, una volta che le piattaforme acquisiscono l’autorizzazione nello Stato membro di origine potranno attivare il c.d. “passaporto europeo” per operare negli Stati membri di interesse;
  • l'estensione della raccolta di capitale di rischio anche a imprese diverse dalle PMI, mentre non è più possibile collocare quote di OICR. Ogni impresa ha un massimo di raccolta pari a 5 milioni di Euro nell’arco di un anno;
  • una disciplina dei servizi di crowdfunding che agevola la concessione di prestiti;
  • un modello informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS); e
  • requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme.

È possibile consultare il Regolamento ECSP al seguente link: Regolamento EU 2020/1503.

Del Regolamento ECSP è stata altresì pubblicata una sintesi consultabile al seguente link: Sintesi del Regolamento EU 2020/1503 e relativi Regolamenti esecutivi e delegati.

Il documento di sintesi sopra citato elenca, tra l'altro, gli atti esecutivi e delegati che la Commissione Europea ha adottato in relazione al Regolamento ECSP, in particolare:

  • Regolamento (UE) 2022/1988 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale;
  • Regolamento (UE) 2022/2111 per quanto riguarda gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • Regolamento (UE) 2022/2112 per quanto riguarda i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding;
  • Regolamento (UE) 2022/2113 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • Regolamento (UE) 2022/2114 per quanto riguarda il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding;
  • Regolamento (UE) 2022/2115 per quanto riguarda il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding;
  • Regolamento (UE) 2022/2116 per quanto riguarda le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • Regolamento (UE) 2022/2117 per quanto riguarda i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami;
  • Regolamento (UE) 2022/2118 per quanto riguarda la gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi;
  • Regolamento (UE) 2022/2119 per quanto riguarda le norme per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

Contesto nazionale

Legislazione nazionale

A livello nazionale è importante menzionare in primo luogo il D.lgs n. 30 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129, la Direttiva (UE) 2019/1937, nonché il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Tale adeguamento ha in primo luogo modificato l’art. 1, comma 5-novies, del TUF, che richiama la definizione data dal Regolamento ECSP di “servizi di crowdfunding”, e abrogato l’art. 50-quinquies del TUF, sulla “gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali”.

Viene inoltre delineato un riparto di competenze di vigilanza basato sulle diverse finalità affidate a Consob e Banca d’Italia, in armonia con quanto previsto dall’art. 5 del TUF per la disciplina degli intermediari. In particolare, a Consob viene affidata la responsabilità di vigilare sul rispetto delle norme in tema di trasparenza e correttezza dei comportamenti, ivi incluse le comunicazioni di marketing, mentre Banca d’Italia viene indicata quale responsabile della vigilanza sul rispetto delle norme in tema di stabilità patrimoniale e gestione dei rischi dei prestatori di servizi di crowdfunding.

Permane, poi, la possibilità per le società a responsabilità limitata - in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile - di offrire al pubblico le proprie quote attraverso piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento ECSP e di avvalersi del regime alternativo di intestazione delle quote (c.d. rubricazione).

È possibile consultare il citato D.lgs n. 30 del 10 marzo 2023 al seguente link: DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 30 - Normattiva

È inoltre possibile consultare il TUF cliccando al seguente link: dlgs58_1998_aggiornato_DLGS_29_30_31_2023 (consob.it)

Regolamentazione Consob e Banca d'Italia sul crowdfunding

Come già sopra riportato, nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2023 è stata pubblicata la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 con la quale Consob ha adottato il nuovo Regolamento in materia di servizi di crowdfunding. Il nuovo Regolamento Consob dà attuazione al Regolamento ECSP e agli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF.

Il nuovo Regolamento Consob è diviso nelle seguenti parti:

  • Parte I, Disposizioni generali;
  • Parte II, Procedimento di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding e di revoca dell’autorizzazione: in tale parte è previsto, inter alia, che i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di crowdfunding e di relativa estensione sono regolati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del Regolamento ECSP, nonché dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112 e che la Consob, per i procedimenti per cui è competente ai sensi dell’art. 4-sexies.1 TUF, entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione e le informazioni eventualmente mancanti; qualora l’istante non provveda nei termini assegnati, la Consob comunica l’improcedibilità della domanda;
  • Parte III, Obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob: in tale parte sono previsti precisi obblighi informativi da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding sia verso i potenziali investitori che verso le autorità competenti; in particolare i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono fornire ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del Regolamento ECSP rendendola contestualmente disponibile alla Consob, secondo le modalità che sono specificate con apposite istruzioni operative. È altresì disciplinata in tale parte le comunicazioni da trasmettere alla Consob e alla Banca d’Italia;
  • Parte IV, Comunicazioni di marketing: in tale parte sono indicati i criteri generali relativi alle comunicazioni di marketing nonché in caso di comunicazioni di marketing relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti il contenuto che tali comunicazioni devono prevedere;
  • Parte V, Obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding: in tale parte è previsto che il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF pubblichi: i) l’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2, del TUF e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare; ii) per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile. Sono, inoltre, disciplinati ulteriori obblighi.

È possibile consultare il nuovo Regolamento Consob al seguente link: Regolamento Consob in materia di servizi di Crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF, Delibera n. 22720

Con riferimento, invece, a Banca d'Italia è opportuno citare, in questa sede, gli orientamenti dalla stessa emanati che non rivestono carattere vincolante. Gli Orientamenti, toccando temi di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti, sono volti ad agevolare l’omogenea e corretta applicazione da parte dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding del regime contenuto nel Regolamento Consob sul crowdfunding e nei provvedimenti attuativi.

È possibile consultare i citati Orientamenti di Banca d'Italia al seguente link: Orientamenti Banca d’Italia.