Garanzia statale nel crowdfunding: il Fondo di garanzia per le PMI apre le porte a piattaforme autorizzate e investitori

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Garanzia statale nel crowdfunding: il Fondo di garanzia per le PMI apre le porte a piattaforme autorizzate e investitori

Con il decreto del 7 gennaio 2026 il Fondo di garanzia per le PMI entra ufficialmente nel settore del crowdfunding: fino all’80% di copertura su prestiti (lending crowdfunding) e minibond, 50% sull’equity. Un passaggio che rafforza il ruolo delle piattaforme autorizzate come canale strutturale di finanziamento per le imprese.

Introduzione alla garanzia statale nel crowdfunding

Per anni il Fondo di garanzia per le PMI è stato uno strumento legato quasi esclusivamente al credito bancario.

Oggi, segnando un netto cambiamento rispetto al passato, lo scenario si amplia: con il decreto ministeriale del 7 gennaio 2026, la garanzia pubblica può essere concessa anche alle operazioni effettuate tramite piattaforme di crowdfunding autorizzate.

Si tratta di un intervento che incide in modo diretto sull’ecosistema della finanza alternativa: per la prima volta, infatti, la garanzia diventa uno strumento operativo anche per chi investe online in progetti d’impresa tramite il crowdfunding.

L’operatività effettiva scatterà dopo la pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale e l’aggiornamento delle disposizioni operative del Fondo, ma il quadro normativo è ora definito.

Cosa prevede il decreto sul Fondo di garanzia per il crowdfunding?

Il decreto disciplina le modalità con cui la garanzia del Fondo può essere estesa alle operazioni di crowdfunding per le imprese.

In sintesi:

  • la garanzia deve essere richiesta dalle piattaforme accreditate;
  • viene concessa nell’interesse degli investitori;
  • riguarda operazioni di prestito (lending), minibond e strumenti di equity;
  • si applica alle PMI con sede legale o operativa in Italia che finanziano specifici progetti di investimento.

Il provvedimento si inserisce nel solco del Regolamento europeo (UE) 2020/1503, armonizzando la disciplina nazionale con il quadro europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding.

Chi può accedere alla garanzia: imprese, investitori e piattaforme

Il nuovo impianto coinvolge tre soggetti principali.

Le imprese
Possono accedere alla garanzia le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla normativa europea, che raccolgono capitali tramite una piattaforma autorizzata per realizzare un progetto di investimento. Le imprese devono inoltre avere sede legale o operativa in Italia.

Gli investitori
Sono le persone fisiche o giuridiche che concedono un prestito o sottoscrivono strumenti finanziari tramite la piattaforma autorizzata (come Opstart). La garanzia viene attivata nel loro interesse.

Le piattaforme
Possono richiedere la garanzia solo i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del regolamento europeo e preventivamente accreditati presso il Fondo. La copertura, infatti, non è automatica: può essere applicata esclusivamente alle operazioni effettuate tramite piattaforme che abbiano completato la procedura di accreditamento (prima dell’apertura della raccolta).

Le percentuali di copertura: 80% su lending (prestiti) e minibond, 50% sull’equity

Uno degli aspetti centrali del decreto riguarda la misura della garanzia.
La copertura varia in base allo strumento finanziario:

  • lending crowdfunding (prestiti): fino all’80% dell’importo dell’operazione;
  • minibond e altri titoli obbligazionari: fino all’80% dell’importo dell’operazione;
  • equity crowdfunding (azioni, quote): fino al 50% dell’importo dell’operazione.

Nel caso dell’equity, la copertura al 50% è concessa nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato applicabili agli investimenti in capitale di rischio.

Un esempio pratico?
Se un investitore presta 10.000 euro a una PMI in lending crowdfunding tramite una piattaforma accreditata e l’operazione è ammessa alla garanzia, fino a 8.000 euro possono essere coperti dal Fondo in caso di inadempimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni operative.

La garanzia non si applica, in ogni caso, a strumenti di natura speculativa o derivata. Inoltre, nel caso di obbligazioni convertibili, la copertura cessa nel momento in cui avviene la conversione in equity.

Perché l’estensione del Fondo è rilevante per l’ecosistema fintech?

L’ingresso del Fondo di garanzia nel perimetro del crowdfunding non è solo un’estensione tecnica di uno strumento esistente. È un segnale istituzionale preciso: il finanziamento tramite piattaforme online viene riconosciuto come parte integrante dell’architettura finanziaria a supporto delle PMI.

In concreto, questo significa avvicinare due mondi che fino a oggi hanno viaggiato spesso su binari paralleli: da un lato il sistema tradizionale, storicamente legato al credito bancario; dall’altro la finanza digitale, regolamentata ma ancora percepita come alternativa. Con la garanzia pubblica, il crowdfunding diventa uno dei canali attraverso cui lo Stato sostiene l’accesso al capitale per le imprese.

Come ha osservato il CEO di Opstart, Giovanpaolo Arioldi:

Questo intervento segna un passaggio di maturità per il settore. Non si tratta solo di introdurre una copertura pubblica, ma di integrare in modo più organico il crowdfunding nel sistema delle garanzie a supporto delle PMI. È un’evoluzione che può contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori e a rendere più stabile nel tempo il ruolo delle piattaforme autorizzate, come Opstart. Ad oggi, stiamo analizzando nel dettaglio le implicazioni operative della misura, con l’obiettivo di renderla accessibile in modo chiaro e trasparente alla nostra community di imprese e investitori non appena sarà effettiva.

Accreditamento delle piattaforme: requisiti e obblighi

Per poter offrire operazioni assistite dalla garanzia Fondo PMI crowdfunding, le piattaforme devono:

  • essere autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503;
  • risultare iscritte nel registro europeo;
  • presentare richiesta di accreditamento al Gestore del Fondo;
  • impegnarsi formalmente a rispettare le disposizioni operative.

Tra gli obblighi principali dei portali ci sono inoltre i seguenti adempimenti:

  • fornire un’informativa chiara sulle condizioni della garanzia;
  • restituire integralmente agli investitori le somme liquidate dal Fondo in caso di escussione;
  • trasmettere dati e informazioni per le attività di monitoraggio.

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la sospensione o la revoca dell’accreditamento per il gestore.

Come funziona l’escussione della garanzia in caso di default?

In caso di inadempimento dell’impresa, si prevede una procedura strutturata:

  1. la piattaforma escute la garanzia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni operative;
  2. il Fondo liquida la quota coperta;
  3. la piattaforma deve accreditare integralmente le somme agli investitori entro 10 giorni dalla ricezione.

La piattaforma è inoltre tenuta a rendicontare l’avvenuto trasferimento delle somme.

In conclusione, un contesto in cui le imprese sono chiamate a diversificare le proprie fonti di finanziamento, la presenza di una garanzia statale per il crowdfunding favorirà una maggiore integrazione dello strumento nelle strategie finanziarie aziendali, senza snaturarne la logica di investimento in economia reale.

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Domande frequenti sulla Garanzia statale nel crowdfunding

Quando entra in vigore la misura?
Le disposizioni si applicheranno a partire dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale che attesta l’adozione delle modifiche alle disposizioni operative del Fondo.

La garanzia statale del crowdfunding è automatica per tutte le operazioni?
No. Può essere richiesta solo da piattaforme accreditate e solo per operazioni che rispettano i requisiti previsti.

La garanzia elimina il rischio di investimento?
La garanzia riduce l’esposizione entro i limiti previsti (50% o 80%), ma il crowdfunding resta un investimento con profili di rischio che devono essere valutati con attenzione.

Cosa rimane invariato rispetto a prima?
Non cambia la natura del crowdfunding come strumento di investimento in economia reale: resta centrale la valutazione del progetto, la trasparenza informativa e la consapevolezza dell’investitore. La garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio, non una sostituzione dell’analisi.

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