Per comprendere a fondo cosa sia e come funzioni il P2P o lending crowdfunding è necessario conoscerne il linguaggio: ecco un glossario minimo dei termini indispensabili per approcciarsi a questo settore della finanza alternativa.
Beneficiario: colui che riceve in prestito il denaro, quindi ne beneficia. Nel lending crowdfunding, il beneficiario è la società che propone il finanziamento e che avvia la campagna.
Business plan: documento che definisce gli obiettivi di un’impresa a medio termine, le strategie per realizzarli e le risorse economiche necessarie. Per chi sceglie di investire in lending crowdfunding, è utile per conoscere nel dettaglio le aziende che propongono i loro progetti e chiedono un prestito per portarli a compimento. Per le aziende è importante quindi redigere accuratamente il business plan, per fornire all’investitore i dettagli del proprio piano di sviluppo.
Contratto di finanziamento: documento che esplicita tutte le condizioni del prestito in lending crowdfunding e regola il rapporto tra investitori e impresa proponente.
Finanziamento: versamento di denaro per la realizzazione di un progetto o lo sviluppo di un’attività.
Investimento minimo: quota di denaro minima che è possibile investire in una campagna di lending crowdfunding.
Investitore retail: investitore privato, non professionale. Il lending crowdfunding è aperto a tutti gli investitori retail.
Lending: dal verbo inglese to lend, prestare, indica in questo caso un prestito di denaro.
Merito creditizio: parametro che indica se un’azienda è affidabile nella restituzione dei prestiti e, in generale, se è solida dal punto di vista finanziario. La valutazione sul merito creditizio è molto importante e gli analisti Crowdlender eseguono tale valutazione grazie alla collaborazione con la società esterna Easyfintech.
Money in (o Cash in): caricamento di denaro sul portafoglio virtuale (vedi voce Wallet) della piattaforma di lending crowdfunding, che permette di avere la disponibilità per investire.
Money out (o Cash out): prelievo di denaro dal portafoglio virtuale; generalmente si esegue al termine di un investimento, ma molto più spesso gli investitori decidono di tenere le somme guadagnate sul proprio wallet per continuare a investire in nuove offerte.
Overfunding: superamento della soglia minima dell’obiettivo economico fissata prima del lancio della campagna di crowdfunding. Se la campagna raccoglie il denaro richiesto prima della scadenza della campagna, la raccolta può proseguire in overfunding, salvo diverse condizioni.
P2P: peer to peer, letteralmente “da pari a pari”, nel lending crowdfunding indica il prestito di denaro fra due soggetti alla pari fra loro (tipicamente due privati) anziché fra un soggetto istituzionale (come una banca) e un privato.
Piano di ammortamento amortizing: modalità di restituzione del capitale agli investitori in lending crowdfunding che prevede il versamento di più rimborsi (maggiorati dell’interesse maturato) a scadenze fisse prestabilite.
Piano di ammortamento bullet: modalità di restituzione del capitale agli investitori in lending crowdfunding che prevede un unico versamento alla conclusione della campagna di crowdfunding; in questo caso, gli interessi possono comunque essere corrisposti secondo cadenze regolari.
Pitch: presentazione sintetica del progetto da finanziare, realizzata dall’azienda per promuoverlo presso i potenziali investitori.
PMI innovativa: società di capitali italiana con meno di 250 dipendenti, meno di 50 milioni di euro di fatturato, bilancio certificato, non quotata in un mercato regolamentato e con 2 requisiti fra una spesa in Ricerca e Sviluppo di almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione, l’impiego di personale altamente qualificato e la licenza o la titolarità di un brevetto o di un software registrato.
Prestatore: colui che presta denaro a un soggetto beneficiario.
Proponente: società che propone una campagna di lending crowdfunding per il proprio progetto/obiettivo. È un’alternativa al termine beneficiario, già visto in precedenza.
Startup innovativa: impresa italiana o europea (con sede produttiva o filiale in Italia), costituita da non più di 5 anni, classificabile come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, con un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro, che non distribuisce utili, ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, non svolge prevalentemente attività di agenzia o consulenza e non deriva da operazioni di fusione, scissione o cessione di azienda. Deve inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti: sostenere spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra il costo e il valore della produzione, impiegare almeno un terzo del personale in possesso o in corso di conseguimento di un dottorato di ricerca o laureati con esperienza di ricerca, oppure due terzi del personale con laurea magistrale, o ancora detenere la titolarità o la licenza di almeno un brevetto o dei diritti su un software registrato.
Tasso di interesse: il costo di un prestito, cioè quanto il beneficiario del prestito deve pagare ai prestatori in cambio del loro denaro. Dal punto di vista dei prestatori, è il rendimento economico del prestito, cioè il guadagno che ne ricaveranno.
Wallet: portafoglio virtuale su cui gli investitori caricano il capitale che decidono di dedicare agli investimenti e su cui ricevono il rimborso del capitale investito in lending crowdfunding e gli interessi relativi.
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