Nell’ambito del lending crowdfunding si utilizzano tanti termini diversi per definire concetti simili: capire cosa sono le piattaforme peer to peer permette di sciogliere uno dei dubbi più ricorrenti in merito.
Il lending crowdfunding, infatti, è detto anche “social lending” o “peer to peer lending”, perché rappresenta un prestito “fra pari”, cioè fra privati e non fra un’istituzione e un privato come avviene con i prestiti tradizionali richiesti alle banche o ad altri soggetti istituzionali. Il nome deriva dall’informatica: una rete informatica peer to peer è composta da nodi che si scambiano informazioni contribuendo ciascuno con una parte di potenza di calcolo, senza bisogno di un server centrale.
Le piattaforme peer to peer, perciò, sono portali che assumono il ruolo di intermediari fra società o persone fisiche che vogliono richiedere un prestito peer to peer (richiedenti) e società o persone fisiche che vogliono investire i propri soldi in un prestito peer to peer (prestatori). Le piattaforme peer to peer, cioè, mettono in contatto domanda e offerta online.
A differenza dei portali di equity crowdfunding, le piattaforme di peer to peer lending fino al 2023 non sono state regolate da Consob, bensì sottoposte all’autorità di Banca d’Italia e prive di un regolamento specifico. Il loro funzionamento faceva riferimento a norme preesistenti di fonti diverse. Per esempio, il rapporto tra richiedente e prestatori ha come base giuridica l’art. 1813 del codice civile che disciplina il contratto di mutuo. Il quadro giuridico italiano, però, era particolarmente complesso e inefficace per i portali di lending crowdfunding, che in moltissimi casi, quindi, operavano con un’autorizzazione della Banca di Francia come agenti di un istituto di pagamento.
L’entrata in vigore del Regolamento UE sul crowdfunding, approvato nel 2020 ma messo in pratica nel 2023, ha cambiato le cose: anche il lending crowdfunding – quando il credito è indirizzato a persone giuridiche – ora è normato da un unico regolamento specifico e per molti aspetti è equiparato all’equity crowdfunding. Anche i compiti delle piattaforme peer-to-peer, quindi, sono simili a quelli delle piattaforme di equity crowdfunding: i fornitori di servizi di crowdfunding sono soggetti, ad esempio, a obblighi relativi alla due diligence sui titolari dei progetti, alla trasparenza delle informazioni, alla gestione dei conflitti di interesse e alla tutela degli investitori.
Per gli investitori non sofisticati sono previste anche specifiche verifiche relative a conoscenze, esperienza e capacità di sostenere eventuali perdite.
In più, però, le piattaforme di lending crowdfunding possono offrire servizi di gestione del portafogli agli investitori, se previsto dalla loro autorizzazione e dal loro modello operativo.
Le piattaforme peer to peer, infatti, possono seguire due modelli di funzionamento: diffuso oppure diretto. Il modello diffuso prevede un ruolo più attivo del portale, che sceglie a quale soggetto richiedente prestare il denaro messo a disposizione da un prestatore, in base ai criteri indicati da quest’ultimo; il modello diretto, invece, prevede che siano direttamente i prestatori a scegliere su quale soggetto richiedente investire.
Esistono 3 tipologie fondamentali di piattaforme peer to peer:
Le piattaforme di tipo consumer applicano maggiormente il modello diffuso, le piattaforme business ricorrono per lo più al modello diretto.
Tutte le piattaforme peer to peer, in ogni caso, condividono il compito di selezionare i soggetti richiedenti il prestito, cioè verificare il loro merito creditizio e la loro capacità di sostenere il debito che contrarranno con gli investitori e di rimborsare questi ultimi. Questo vale anche per le persone fisiche, che devono avere un reddito dimostrabile per poter richiedere un prestito, oltre che essere maggiorenni e senza precedenti di insolvenza.
Una volta conclusa la raccolta, i capitali vengono trasferiti al soggetto finanziato secondo le modalità previste dalla piattaforma e attraverso i prestatori di servizi di pagamento coinvolti. La piattaforma continua poi a svolgere le attività previste dal proprio modello operativo in relazione alla gestione del finanziamento e ai rimborsi di capitale e interessi agli investitori.
Secondo l’11° Report italiano sul Crowdinvesting dell’Osservatorio Entrepreneurship Finance & Innovation del Politecnico di Milano, al 30 giugno 2026 in Italia risultavano 37 piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP, 5 in meno rispetto all’anno precedente.
Di queste, 13 erano autorizzate a operare esclusivamente nei prestiti diretti e 6 potevano offrire sia servizi di lending sia servizi legati a valori mobiliari: complessivamente, quindi, 19 operatori autorizzati in Italia potevano operare nel lending crowdfunding.
Il numero delle piattaforme effettivamente attive è però più contenuto: nel primo semestre del 2026 solo 9 hanno pubblicato almeno un progetto.
Il mercato sta quindi attraversando una fase di consolidamento, con una riduzione del numero degli operatori e una crescente concentrazione dell’attività.
Per verificare quali fornitori di servizi di crowdfunding sono attualmente autorizzati nell’Unione europea è sempre possibile consultare il registro ufficiale tenuto dall’ESMA, che raccoglie gli operatori autorizzati ai sensi del Regolamento ECSP.
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Le piattaforme peer to peer sono portali online che mettono in contatto soggetti interessati a concedere capitali in prestito e soggetti che cercano un finanziamento. Nel peer to peer lending rivolto alle imprese, la piattaforma facilita quindi l’incontro tra investitori e aziende che richiedono capitali, senza essere necessariamente essa stessa il soggetto che concede il prestito.
I termini peer to peer lending, P2P lending, social lending e lending crowdfunding vengono spesso utilizzati per descrivere modelli di finanziamento basati sulla concessione di prestiti attraverso piattaforme online. Nel contesto del crowdfunding per le imprese, il Regolamento (UE) 2020/1503 utilizza il concetto di lending-based crowdfunding, cioè la facilitazione della concessione di prestiti attraverso una piattaforma di crowdfunding.
Il funzionamento può variare da piattaforma a piattaforma. In alcuni modelli è l’investitore a scegliere direttamente il progetto o l’impresa a cui prestare i propri capitali; in altri, l’abbinamento può avvenire automaticamente in base a parametri definiti dall’investitore, come livello di rischio, durata o caratteristiche dei finanziamenti. La piattaforma svolge il ruolo di intermediario e gestisce le attività previste dal proprio modello operativo.
Le piattaforme che offrono servizi di crowdfunding per finanziare imprese devono operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2020/1503. In Italia Consob e Banca d’Italia sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza, secondo le rispettive funzioni. Gli operatori autorizzati come fornitori europei di servizi di crowdfunding sono inoltre inseriti nel registro ufficiale tenuto dall’ESMA.
Per verificare l’autorizzazione di una piattaforma che offre crowdfunding per le imprese è possibile consultare il registro dei fornitori europei di servizi di crowdfunding dell’ESMA. Il registro raccoglie gli operatori autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 e consente di verificare, tra le altre informazioni, lo Stato membro di origine e i servizi per i quali il provider è autorizzato.
Prestare capitali attraverso il peer to peer lending comporta un rischio di perdita, anche parziale o totale, del capitale investito. Il rimborso dipende infatti dalla capacità del soggetto finanziato di rispettare i propri impegni. Per questo è importante valutare le informazioni relative al progetto e al richiedente, il livello di rischio dell’operazione e la diversificazione complessiva dei propri investimenti.
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