Superbonus 110% e cessione del credito: cos’è cambiato con il Decreto Legislativo del 16 febbraio

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Superbonus 110% e cessione del credito: cos’è cambiato con il Decreto Legislativo del 16 febbraio

Marzo 15, 2023 Lending Crowdfunding

Il decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023 ha cambiato le regole del Superbonus 110% e della relativa cessione del credito, generando molta confusione sul tema. La gestione del bonus per i lavori edilizi finalizzati all’efficientamento energetico era problematica da tempo, soprattutto per i suoi costi per le casse dello Stato, e la soluzione stabilita dal decreto è stata accolta da più parti con preoccupazione.

Si è parlato di “stop al Superbonus”, ma non è proprio così, perché ci sono distinzioni precise tra le diverse situazioni: è importante capire cosa è cambiato davvero con il decreto legislativo del 16 febbraio, per stabilire se si ha ancora diritto o no al Superbonus con la cessione del credito.

Chi può ancora usufruire dello sconto in fattura e della cessione dei crediti?

Il provvedimento più significativo del decreto del 16 febbraio si trova nell’articolo 2, che elimina la possibilità dello sconto in fattura e della cessione dei crediti come alternativa alla detrazione fiscale per la fruizione del bonus per gli interventi edilizi elencati al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Questo significa che sarà ancora possibile usufruire del Superbonus, ma solo come detrazione fiscale Irpef in cinque anni. Attenzione, però, la disposizione non vale per tutti, infatti ci sono numerose eccezioni: 

  • i lavori condominiali che prima dell’entrata in vigore del decreto (17 febbraio) erano già stati approvati con delibera assembleare e per i quali era già stata presentata la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata);
  • i lavori in case unifamiliari o abitazioni a ingresso autonomo, se hanno una CILA presentata prima della data di entrata in vigore del decreto;
  • i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici, se risulta un’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo presentata prima dell’entrata in vigore del decreto.

Chi si trova in una di queste tre situazioni può continuare a usufruire dei bonus edilizi alle condizioni precedenti il decreto, ma per ottenere la cessione del credito deve comunicare l’opzione entro il 31 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate relativamente alle spese del 2022 o a rate residue del 2020 e del 2021.

Superbonus 110% e crowdfunding

Alla luce dei chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto, continuano senza cambiamenti le operazioni di crowdfunding di Crowdre finalizzate a sostenere progetti edili avviati con il Superbonus 110%.

Il crowdfunding, infatti, si è dimostrato uno strumento molto utile alle imprese edilizie per accelerare l’avvio di lavori che richiedono consistenti risorse economiche difficili da impegnare in anticipo. La tipologia di crowdfunding più utile per reperire liquidità in tempi brevi è il lending crowdfunding, che nel fintech hub di Opstart si può declinare in una modalità di raccolta ancora più efficace per situazioni specifiche come quella delle imprese edilizie alle prese con il Superbonus: il Crowdbridge.

È il finanziamento ponte a cui si può ricorrere in attesa di un evento finanziario certo del futuro: in questo caso, la riscossione dei crediti fiscali. Molte imprese edilizie hanno lanciato campagne di lending crowdfunding in modalità Crowdbridge, presentandosi agli investitori con la copertura del Superbonus 110%: è molto più facile e veloce raccogliere finanziamenti quando per i finanziatori la certezza del rimborso è maggiore. 

Le operazioni legate al Superbonus pubblicate su Crowdlender riguardano tutte cantieri già avviati o con mandato confermato, perciò vanno avanti e costituiscono per gli investitori opportunità interessanti di diversificazione del portafoglio con rendimento a breve termine. Scopri le operazioni di questo tipo in corso sul portale!

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