LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in startup innovative, PMI innovative “ammissibili” e OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o PMI innovative o in altre società di capitali, la Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto in via permanente un’agevolazione fiscale sull’investimento.

Tale agevolazione è applicabile per un periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della startup nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

A seguito di questo riconoscimento, si sono susseguiti alcuni aggiornamenti relativi all’ammontare delle detrazioni possibili. Di seguito riportiamo le disposizioni più recenti (normativa di riferimento: DL 179/2012, art. 25, comma 2, unitamente all’integrazione della Legge 16 dicembre 2024, n. 193).

Persone fisiche

  • In regime ordinario, la detrazione IRPEF è pari al 30% della somma investita, fino a un massimo annuo di 1 milione di euro.
  • In regime “de minimis”, a partire dal 1° gennaio 2025, la detrazione sale al 65% della somma investita, fino a un massimo di 100.000 euro, ma è applicabile solo per i primi tre anni dall’iscrizione della startup nel registro.

Tale misura è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis ed è a discrezione della società offerente permettere all’investitore di poterne usufruire. È infatti facoltà della società offerente trasmettere, precedentemente all’effettuazione dell’investimento, la relativa richiesta per ogni investitore, mediante la procedura che prevede l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero dello Sviluppo Economico. Pertanto, solo in casi eccezionali, alcuni investitori — e su specifiche offerte — potrebbero beneficiare di questo incentivo.

Per le PMI innovative, resta applicabile esclusivamente la detrazione in regime ordinario del 30%, fino a un massimo di 1 milione di euro.

Le agevolazioni non si applicano nei seguenti casi:

  • quando l’investimento comporta una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance;
  • quando l’investitore è anche fornitore della società, con un fatturato verso la stessa superiore al 25% dell’importo investito.

Ulteriori precisazioni rispetto al passato:

  • la detrazione matura alla data della disposizione del bonifico verso la startup o la PMI innovativa;
  • tra le cause di decadenza del beneficio è prevista una deroga per cause indipendenti dalla volontà dell’investitore;
  • l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
  • in caso di incapienza in regime “de minimis”, l’eccedenza non detraibile si trasforma in un credito d’imposta, da utilizzare in dichiarazione o in compensazione negli anni successivi.

Persone giuridiche

Per le persone giuridiche che investono in startup innovative (anche nella formula del convertendo e anche indirettamente tramite OICR), la deduzione fiscale è applicabile per un periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della startup nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

  • Le persone giuridiche non possono beneficiare del regime “de minimis”.
  • È prevista una deduzione dall’imponibile IRES fino a un massimo di 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
  • Le agevolazioni restano applicabili anche nel caso di partecipazioni superiori al 25% o di rapporti di fornitura oltre tale soglia.

Anche in questo caso, come per le persone fisiche:

  • la deduzione matura alla data della disposizione del bonifico;
  • tra le cause di decadenza del beneficio è prevista una deroga per cause indipendenti dalla volontà dell’investitore;
  • l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Nota: si raccomanda agli investitori di confrontarsi con il proprio consulente fiscale per la corretta gestione delle agevolazioni spettanti in caso di investimento in società offerenti pubblicate su www.opstart.it.