Investire in equity crowdfunding può offrire interessanti vantaggi fiscali, previsti dalla normativa italiana per chi investe in startup innovative e PMI innovative “ammissibili”.
In generale, le agevolazioni fiscali sono riconosciute sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e si applicano agli investimenti effettuati entro un periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della società offerente nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Di seguito una panoramica delle principali agevolazioni attualmente in vigore.
• Regime ordinario
È prevista una detrazione pari al 30% dell’importo investito, fino a un massimo di 1 milione di euro all’anno. Questo regime si applica sia alle startup innovative sia alle PMI innovative.
• Regime “de minimis”
Dal 1° gennaio 2025, per gli investimenti in startup innovative, la detrazione può salire al 65% dell’importo investito, con un limite massimo di 100.000 euro. Questa agevolazione è valida solo nei primi tre anni dall’iscrizione della startup nel Registro delle Imprese e rientra nella disciplina europea sugli aiuti “de minimis”.
È importante sapere che l’accesso a questo regime non è automatico: spetta infatti alla società offerente richiedere l’agevolazione per i singoli investitori tramite l’apposita procedura ministeriale. Per questo motivo, solo alcune offerte e solo in casi specifici possono consentire di usufruire di questa misura.
Per le PMI innovative, invece, resta applicabile esclusivamente la detrazione del 30% in regime ordinario.
Ulteriori aspetti da considerare:
• la detrazione matura alla data di effettuazione del bonifico;
• l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
• sono previste deroghe alla decadenza del beneficio in caso di eventi non dipendenti dalla volontà dell’investitore;
• nel regime “de minimis”, se la detrazione non è completamente utilizzabile per incapienza fiscale, l’eccedenza si trasforma in un credito d’imposta utilizzabile negli anni successivi.
Le principali caratteristiche sono:
• deduzione applicabile per un massimo di cinque anni dall’iscrizione della startup nel Registro delle Imprese;
• importo massimo deducibile pari a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta;
• esclusione del regime “de minimis”, che non è applicabile alle persone giuridiche.
A differenza delle persone fisiche, per le società le agevolazioni restano valide anche in presenza di partecipazioni superiori al 25% o di rapporti di fornitura oltre tale soglia.
Anche in questo caso:
• il beneficio matura alla data del bonifico;
• l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni;
• sono previste deroghe in caso di cause di decadenza non dipendenti dalla volontà dell’investitore.