La tassazione degli investimenti in lending crowdfunding: chi è e cosa fa il sostituto di imposta?

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La tassazione degli investimenti in lending crowdfunding: chi è e cosa fa il sostituto di imposta?

Ottobre 13, 2022 Lending Crowdfunding

La tassazione degli investimenti in lending crowdfunding prevede la figura del sostituto d’imposta, che già conosciamo per la tassazione del reddito da lavoro dipendente. Con la crescente diffusione di questi investimenti in finanza alternativa, si è reso necessario per il fisco specificare la disciplina da applicare alla tassazione dei redditi derivanti da tali attività. Ci sono tuttavia ancora delle controversie, a causa di una normativa nebulosa e di pronunce contraddittorie da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La normativa di riferimento si trova all’art. 1 co. 43 e 44 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che integra il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) con la fattispecie dei “proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari […] o  da istituti di pagamento autorizzati da Banca d’Italia”, per la quale stabilisce che “i gestori operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche”.

Vediamo cosa significa questo per chi investe in lending crowdfunding e chi è e cosa fa il sostituto d’imposta.

Rendimento degli investimenti in lending crowdfunding: quale tassazione?

L’investimento in una campagna di lending crowdfunding su un portale autorizzato funziona come un prestito, perciò il capitale viene restituito con gli interessi dalla società promotrice della campagna, sulla base della normativa sul contratto di mutuo ex art. 1813 del Codice Civile. L’operazione è esente dalle imposte indirette (IVA e IVAFE) ma è soggetta alle imposte dirette.

Questi interessi, infatti, rappresentano per l’investitore persona fisica “reddito da capitale” che concorre alla formazione del reddito imponibile: secondo la normativa sopra citata vi si applica l’imposta del 26% prevista dal TUIR per le rendite finanziarie e sussiste l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, anche quando gli interessi non vengono prelevati dal wallet digitale che l’investitore possiede sul portale della campagna. 

La maggior parte delle piattaforme autorizzate da Consob a ospitare campagne di crowdfunding, però, non è un intermediario finanziario, ma un agente di pagamento di un istituto di pagamento autorizzato ad operare da Banca di Francia: secondo la normativa, quindi, questi portali non possono fungere direttamente da sostituti d’imposta. Di conseguenza, l’investitore si trova a ricevere il proprio rendimento al netto del 26% come ritenuta d’acconto sulle imposte, anziché come imposta sostitutiva, trattenuta dalla società che eroga gli interessi; l’investitore dovrà pagare l’IRPEF su questo importo, inserendo l’importo in dichiarazione dei redditi e facendo un conguaglio al rialzo o al ribasso a seconda della propria aliquota.

Per superare questa situazione, Opstart, per il suo portale Crowdlender, ha stretto un accordo con una società autorizzata a operare come sostituto d’imposta. In questo modo, i suoi investitori sono sottoposti al 26% di trattenuta alla fonte a titolo definitivo sugli interessi che ricevono da una campagna di lending crowdfunding. Questa regola vale però solo per le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, mentre le persone giuridiche e le persone fisiche residenti fiscalmente all’estero le regole cambiano e più avanti spieghiamo come.

Il sostituto d’imposta per i proventi da lending crowdfunding: chi è e cosa fa

Il sostituto d’imposta è il soggetto che versa le imposte in sostituzione di un altro a cui ha erogato un compenso in diverse forme possibili. Nel caso degli investimenti in lending crowdfunding il compito del sostituto d’imposta è trattenere il 26% dagli interessi erogati a ogni investitore, da versare come imposta sostitutiva, e inviare la certificazione attestante gli interessi corrisposti e la relativa ritenuta, insieme alla dichiarazione nel modello 770.

L’investitore riceverà dopo la fine dell’anno fiscale la documentazione relativa a questi movimenti, utile per compilare la propria dichiarazione dei redditi.

Persone giuridiche: quale tassazione?

Quanto detto finora vale per le persone fisiche. In caso di persone giuridiche, gli interessi sono considerati reddito d’impresa e quindi soggetti a IRES e non a ritenuta alla fonte.

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